Il perché di un Codice Azuni

Gli spunti di riflessione contenuti in questa Nota, che intendono segnare l’inizio di un processo di condivisione e confronto, prendono avvio da un interessante “parallelismo” storico.

Tra la fine del ‘700 ed i primi dell’’800, Napoleone incaricò un insigne giurista sardo, noto per il suo Dizionario universale ragionato della Giurisprudenza mercantile1 , Domenico Alberto Azuni, di redigere un ampio e innovativo Codice della navigazione marittima2 , mettendo ordine e sistematizzando leggi, usi, consuetudini, ordinanze e decisioni consolidate in Europa.

Il lavoro di Azuni, che raccoglieva “dal basso” norme diffuse e condivise, ha finito per rappresentare la condizione necessaria per il futuro sviluppo delle prime compagnie assicurative e dei traffici commerciali marittimi.

Attraverso le parole di Azuni3 , emerge chiaramente quanto sia moderno il ragionamento sui pericoli di una navigazione in spazi non sufficientemente (o non chiaramente) “regolati”:

“Tanti perciò sono i casi, e le circostanze, che in materia di traffico e di commercio (abbandonata l’antica semplicità delle contrattazioni) si pongono ogni giorno in contestazione colla scorta di maliziose sottigliezze, o con dare un diverso aspetto alle non abbastanza cautelate operazioni mercantili, perché appunto il più delle volte, appoggiate alla semplice parola, e buona fede de’ contraenti, che non di rado accade a chi è preposto al giudizio di simili casi, e perfino al negoziante istesso il non potere agevolmente scorgere l’inganno, facile a mascherarsi in mille forme, e tanto più a bell’agio, in quanto che si possono in qualche parte ignorare, o non così presto rimembrarsi gl’immensi diritti, usi, e costumi universalmente ricevuti, e adottati, su i quali è fondata la Giurisprudenza Mercantile. E benché i medesimi si ritrovino compilati in più libri, non si è però fino a quest’ora pensato di ridurli a norma tale, onde possa ciascuno avervi all’uopo quell’opportuno ricorso che vaglia un Giudice, per rintracciare in un subito i fondamenti della giustizia, che dee amministrare, non meno che al negoziante medesimo quei diritti competentigli nell’atto della contrattazione, od in quello che precede la discussione del fatto. Questi usi, e costumi analoghi al gius delle genti che ne regola diverse parti, e ad altre massime particolarmente ricevute in ciascun paese, sono talmente uniti, ed intimi al diritto del mare, alle transazioni commerciali, ed alla ragion cambiale, che non puossi a meno di considerarli insieme, e formarne una sola materia”.

Al di là della similitudine tra la “navigazione” sui mari dell’Europa di inizio ‘800 e quella sulla Rete del XXI secolo, la lezione di Azuni dà il senso dell’importanza di governare realtà di dimensioni globali con regole condivise, ma anche e soprattutto della necessità di realizzare ciò con un metodo che riconosca principi e consuetudini già esistenti e sentite.

Perché un approccio bottom-up? In passato si è rilevato che Internet non accetta una governance “dall’alto”. La Rete infatti ha miliardi di utenti estremamente diversificati tra loro. Pertanto, in analogia all’operazione compiuta da Azuni, è solo partendo da ciò che esiste che è oggi possibile, in un’ottica partecipata, dare sistema a ciò che è oramai prassi sulla rete (disegnando una “mappa di navigazione”).

Occorre innanzitutto “orientarsi”, per usare le parole di Azuni, con l’obiettivo principale di rispondere alla necessità – non più prorogabile – di addivenire ad una maggiore tutela dei diritti dell’individuo, troppo spesso e troppo facilmente compressi e compromessi sul web, e – al tempo stesso – ad una definizione più chiara dei doveri sulla Rete.

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  1. D.A. Azuni, Dizionario universale ragionato della Giurisprudenza mercantile (II ed.), Nizza, Società Tipografica, 1786-1788. []
  2. D.A. Azuni, The maritime law of Europe, Tr. from the French [by William Johnson],  Printed by G. Forman for I. Riley & co. in New York, 1806. []
  3. D.A. Azuni, “Discorso preliminare”, (XXVII), cfr. Nota 1. []

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